Art. 1.

    1. Dopo l'articolo 44 del codice penale è inserito il seguente:

      «Art. 44-bis. - (Particolare tenuità del fatto). - Non è punibile chi ha commesso un fatto di particolare tenuità. Il fatto è di particolare tenuità quando, rispetto all'interesse tutelato, l'esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato, nonché la sua occasionalità e il grado della colpevolezza, non giustificano l'esercizio dell'azione penale, tenuto conto altresì del pregiudizio che l'ulteriore corso del procedimento può recare alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute dell'autore del fatto stesso».

      2. Dopo l'articolo 411 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

      «Art. 44-bis. - (Esclusione della procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto). - 1. Nel corso delle indagini preliminari, il giudice dichiara con decreto di archiviazione non doversi procedere per la particolare tenuità del fatto definita a norma dell'articolo 44-bis del codice penale, quando non risulta un interesse della persona offesa alla prosecuzione del procedimento.
      2. Fatta salva la competenza del giudice di pace per i reati previsti nell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e successive modificazioni, può dichiararsi non doversi procedere per la particolare tenuità del fatto per tutte le contravvenzioni e per i delitti punibili con pena massima, sola o congiunta a pena pecuniaria, non superiore a dieci anni di reclusione, fatta eccezione per quelli compresi nei titoli II e III del libro II del codice penale nonché per quelli connessi con la criminalità organizzata o con il terrorismo ovvero consistenti

 

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in condotte lesive della libertà sessuale di minori.
      3. La declaratoria di non doversi procedere ai sensi dei commi 1 e 2 può essere pronunciata in qualunque stato e grado del giudizio».